Art. 4.
(Interventi per la qualificazione
professionale).

      1. Al fine di promuovere la qualificazione professionale degli agenti e rappresentanti di commercio è istituito il Fondo per la qualificazione professionale degli agenti e rappresentanti di commercio. Il Fondo eroga incentivi in conto interessi fino ad un massimo di 250.000 euro ai consorzi formati tra agenti e rappresentanti, finalizzati alla realizzazione di show room, di servizi di consulenza, di marketing e, in generale, di supporto alla vendita.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

 

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propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.